a S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria
OGGETTO: Dimissioni non rientranti nell’ipotesi prevista dall’art. 141 comma 1 lettera b) n° 3 e necessità di surroga dei Consiglieri.
Sua Ecc. il Prefetto.
In merito alle dimissioni dalla carica di Consigliere rassegnate contestualmente da cinque Consiglieri comunali del Comune di Palizzi con atto unico in data 04 luglio 2013, ad avviso dello scrivente, non ricorre l’ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.
Infatti, stando al tenore letterale dell’art. 141 comma 1 lettera b) n°3, il Consiglio Comunale viene sciolto, tra l’altro, “per la cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco ”. Questa ipotesi non si è verificata. Il Consiglio Comunale di Palizzi è composto da 10 Consiglieri compreso il Sindaco. La metà dei Consiglieri assegnati più uno, eludendo il sindaco, è di 5,5 Consiglieri (9/2 = 4,5 + 1 = 5,5). Le dimissioni in discorso sono state rassegnate da 5 Consiglieri, pertanto, di fatto, non può ritenersi che queste costituiscano la maggioranza richiesta dalla legge (almeno 5,5 Consiglieri). Non parrebbe applicabile, quindi, il principio di arrotondamento per difetto, poiché la normativa è molto chiara a riguardo, richiedendo, per le ipotesi di scioglimento anticipato, “la metà più uno dei Consiglieri assegnati” e non già la sola metà dei Consiglieri.
La tesi in discorso risulta altresì corroborata dal fatto che il numero di cinque Consiglieri Comunali non costituisce nemmeno la maggioranza in consiglio comunale (computando il Sindaco).
Ed ancora, le funzioni dell’Assise, con le dimissioni dei cinque Consiglieri, non risultano affatto compromesse, considerato che il Consiglio può benissimo riunirsi, bastando 1/3 dei Consiglieri assegnati, e può benissimo deliberare, bastando la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
Alla luce di quanto chiarito, l’Amministrazione Comunale scrivente ritiene di dover considerare non sufficiente il numero dei Consiglieri dimissionari ai fini dello scioglimento ex art. 141 comma 1 lettera b) n. 3, necessitando, a tal riguardo, le dimissioni di almeno 5,5 Consiglieri assegnati.
Tanto doveroso comunicare,
Cordialmente
Palizzi, lì 05 luglio 2013
Il Sindaco del Comune di Palizzi
Dr. Sandro Aurolitano